Ieri, al termine di un intervento relativo al procedimento giudiziario per le lettere anonime, avevo tra l’altro segnalato che l’avvocato difensore di Claudio Principe, indagato per una presunta tentata estorsione anche ai danni di Fausto Pepe, è Italo Palumbo che però è il difensore del sindaco in altro procedimento.
Palumbo, invece di spiegare come fa a non sentirsi in conflitto, ha risposto con una serie di attacchi a me fino a sostenere che utilizzerei l’associazione Altrabenevento per “cose private, come in questo caso” ed avrei già espresso la condanna per Principe senza neppure attendere il processo.
Ricordando che la mia attività per “Altrabenevento -associazione per la città sostenibile contro il malaffare” è assolutamente gratuita, anzi ci rimetto soldi e raccolgo insulti e minacce, voglio solo chiarire che io non ho denunciato Claudio Principe e non anticipo condanne. Mi sono limitato a consegnare alla Polizia di Stato una lettera che mi è pervenuta e che non ho aperto in modo da verificare la presenza di eventuali impronte, avendo notato che il mio indirizzo era stato scritto in stampatello a mano con caratteri molto simili a quelli utilizzati per altre lettere anonime contenenti insulti e minacce.
La procura della Repubblica ha ritenuto che la lettera possa essere collegata con altre cinque inviate a Umberto Del Basso De Caro, Fausto Pepe e Luigi Abate che sono state aperte, ipotizzando il reato di tentata estorsione a carico di Claudio Principe.
Detto questo, torniamo sul conflitto di Interessi di Italo Palumbo per la contemporanea difesa di due suoi clienti, Principe e Pepe, che in questo procedimento sono l’uno indagato e l’altro parte offesa.
Devo ricordargli, pertanto, due articoli del codice deontologico degli avvocati di Benevento.
Il primo è l’art. 37 così approvato: “L’avvocato ha l’obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale”.
Lo stesso articolo precisa che lo stesso divieto vale, addirittura, per gli avvocati che esercitano negli stessi locali i quali non possono assistere i loro clienti che in un procedimento giudiziario si trovano in posizioni contrapposte.
L’art. 51 dello stesso codice chiarisce che “l’assunzione di un incarico professionale contro un ex-cliente è ammessa quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale…”
Nel caso delle lettere anonime, Palumbo difende Claudio Principe contro Fausto Pepe di cui però è ATTUALMENTE difensore in altri procedimenti giudiziari.
Italo Palumbo, non ritiene di essere in conflitto perché sostiene di avere avvisato il sindaco Fausto Pepe della sua volontà di assumere la difesa di Claudio Principe e di non avere ricevuto obiezioni anche se il primo cittadino si è costituito “parte offesa”.
Ne prendiamo atto perché si tratta di un elemento estremamente interessante per valutare la recita polito-giudiziaria, ma il codice deontologico degli avvocati dovrebbe essere rispettato comunque, a maggior ragione da parte di Palumbo che è coordinatore regionale di Azione Civile di Antonio Ingroia.