di Billy Nuzzolillo
Il Tar nei giorni scorsi ha annullato le elezioni amministrative comunali svoltesi a Sant’Agata dei Goti il 25 maggio 2014 e a Palazzo S. Francesco, al posto del sindaco Carmine Valentino, si è insediato il commissario prefettizio Elvira Nuzzolo.
“Il Collegio – scrivono i giudici amministrativi – ritiene, alla luce della documentazione versata agli atti di causa e delle risultanze degli accertamenti istruttori, di dover stigmatizzare l’avvenuto rilascio di un anomalo numero di duplicati da parte dell’Ufficio elettorale, che dalla legge viene subordinato alla presentazione di una denuncia presso gli Uffici di Pubblica Sicurezza; ebbene, in sede di istruttoria è stato accertato che, rispetto ai 304 nominativi trasmessi dal Comune, solo in 99 casi erano state presentate denunce acquisite dalla Stazione del Carabinieri di Sant’Agata dei Goti, mentre in 125 casi esistevano denunce di smarrimento presentate al Comandante del Corpo di Polizia Municipale di Sant’Agata dei Goti, in un caso vi era dichiarazione sostitutiva senza denuncia di smarrimento e per i restanti 79 elettori non è stata esibita documentazione”. Tutto ciò – sempre secondo i giudici – “viola le disposizioni di legge come chiarite anche dal Ministero dell’Interno e dalla Prefettura di Benevento quanto ad acquisizione delle denunce di smarrimento ed a rilascio di duplicati delle tessere elettorali, nel senso che in caso di furto o smarrimento della tessera il Comune rilascia il duplicato della stessa al titolare previa domanda corredata della denuncia presentata ai competenti uffici di pubblica sicurezza quali Questure, Caserme dei Carabinieri e Commissariati di P.S., mentre in ipotesi di deterioramento il rilascio del duplicato è subordinato alla presentazione di apposita domanda ed alla riconsegna del documento deteriorato; ora, nella fattispecie per cui è causa, è palese che è stato di fatto consentito l’esercizio del diritto di voto a soggetti che non erano in condizione di farlo”.
Il sindaco destituito Valentino, incassata la solidarietà del sottosegretario ai Trasporti Umberto Del Basso De Caro (deus ex machina del Pd sannita), ha dichiarato di non aver ancora deciso se ricorrere al Consiglio di Stato o ritentare direttamente la strada delle elezioni la prossima primavera in modo da dimostrare a suon di voti che lui, potente luogotenente democrat della valle Caudina, non ha bisogno dell’apporto di eventuali elettori affetti da “sindrome da deterioramento e smarrimento” per battere gli avversari.
Conoscendo il carattere istrionico e guascone dell’ex sindaco Valentino apparirebbe quasi scontata la seconda strada. Eppure, con molta probabilità, finirà con il percorrere la strada del ricorso al Consiglio di Stato, con conseguente richiesta di sospensiva della sentenza emessa dal Tar, in modo da reinsediarsi al timone di Palazzo S. Francesco e poter pianificare l’eventuale nuova tornata amministrativa qualora il Consiglio di Stato dovesse malauguratamente confermare la sentenza di scioglimento.
Sullo sfondo, in ogni caso, resta la macchia della “censura” operata dai giudici del Tar relativamente alla regolarità del voto.
Una “censura” che, al di là degli aspetti meramente amministrativi, pone dubbi anche sulla regolarità della futura tornata elettorale, permanendo il quadro “ambientale” che ha determinato le anomalie accertate dai giudici amministrativi.
Di qui, quindi, la necessità che intervenga anche la magistratura ordinaria (sempre che non l’abbia già iniziato a fare) per accertare l’esistenza o meno di eventuali comportamenti penalmente rilevanti.
Alla luce di quanto scritto dai giudici del Tar, infatti, sono in molti a chiedersi se la “sindrome da deterioramento e smarrimento” delle tessere elettorali che afflisse circa 300 elettori santagatesi sia stata frutto di una singolare causalità oppure se dietro ci fosse una regia.
Sono gli stessi giudici del Tar a sostenere che nel 2014 fu “consentito l’esercizio del diritto di voto a soggetti che non erano in condizione di farlo”. E a consentirlo, ricordiamolo, furono pezzi dell’apparato amministrativo. Gli stessi che dovrebbero sovraintendere alle operazioni elettorali della prossima primavera.
Di qui, dunque, la necessità di fare assoluta chiarezza, anche e soprattutto nell’interesse dell’apparato amministrativo, oltre che dei cittadini di Sant’Agata dei Goti più in generale.
E’ proprio vero, stando alle pendici di un monte, si fa meno fatica a focalizzare steppa e sottobosco situati a poco più di un passo dal naso, piuttosto che la svettante imponenza del monte stesso. La sentenza del TAR Campania che di fatto ha sciolto il Consiglio Comunale di Sant’Agata de’ Goti, dando seguito interpretativo al consenso scaturito dalle urne lo scorso 25 maggio 2014, è una pagina di storia locale dalle chiare connotazioni d’insieme che a parere dello scrivente, non ha bisogno di contorni fantasiosi tipici di trame romanzate lontane dalla realtà. La citata “sindrome da deterioramento e smarrimento”, diagnosticata in ambiti poco sanitari ad oltre trecento Santagatesi, è più verosimile da intendersi, in ossequio alle norme che la contemplano, come una procedura attuabile avvalendosi dei previsti ambiti interlocutori e presentando la necessaria documentazione. Di patologico, c’è veramente poco. Pare quindi il caso di soffermarsi, anche solo al fine di fornire ulteriori elementi interpretativi, sui 304 duplicati rilasciati dall’ufficio elettorale del Comune (nel ricorso presentato, il numero era addirittura lievitato a 500), che hanno determinato l’accoglimento del ricorso presentato presso il TAR Campania. In ordine di rilievo, 99 rilasci dei citati certificati, sono del tutto conformi alle procedure; 125 irrituali in quanto operati a seguito della presentazione di denuncia sporta presso il locale Comando della Polizia Municipale; 1 rilascio è avvenuto a seguito di dichiarazione sostitutiva; ulteriori 79 rilasci, allo stato dei fatti accertati dal TAR, corrisposti senza la presentazione di alcun documento. Va anzitutto specificato, che stiamo parlando di 304 cittadini Santagatesi aventi diritto al voto, così come garantito dall’art. 48 della Costituzione Italiana, iscritti nelle liste elettorali, per i quali il TAR non ha riscontrato la mancanza dei requisiti previsti dalla legge per esercitare il diritto di voto, ma per una parte di essi, ha rilevato la mancata applicazione, da parte dei preposti uffici del Comune, delle procedure previste per la riproduzione della tessera elettorale, condizione che di fatto ha consentito ai cittadini in parola, l’esercizio del voto che, come pocanzi si accennava, è garantito dalla Costituzione non dall’Ufficio Elettorale. Analisi diversa, meriterebbe il contesto, se il TAR in sede di verifica avesse individuato, anche solo uno tra i 304 cittadini ammessi al voto, privo dei requisiti previsti dalla legge ed inserito con destrezze procedurali o sotterfugi. Cosi non è stato. Pare necessario, a tutela di tutti ed in particolar modo a tutela della volontà popolare, nella fattispecie minata da un cavillo burocratico, capire come scongiurare per il futuro problematiche simili, avvalendosi magari di efficaci mezzi di verifica/monitoraggio interno di natura straordinaria, da attuare durante le consultazioni elettorali. Però, in tale quadro, pare più che legittimo chiedersi: un eventuale ricorso presso il Consiglio di Stato, da parte dell’Amministrazione Valentino, finalizzato al riesame di quanto sancito dal TAR, sortirebbe quale effetto, la messa a fuoco di steppa e sottobosco decisamente sotto il naso o magari costoro, in possesso di un grandangolo più ampio, noterebbero la svettante imponenza del rilievo montuoso?