(Sanniopress) – «Vittoria piena per le aziende Mataluni che avevano chiesto una sospensiva al Consiglio di Stato, adito per discutere sugli effetti della sentenza del Tar del 5 giugno 2012». E’ quanto si legge in una nota dell’azienda di Montesarchio.
«E’ questo – si legge nel comunicato – il clamoroso verdetto pronunciato dal Consiglio di Stato che, di fatto, nella cautelare ha attribuito ben tre sospensive alle Aziende Mataluni, in merito alla vicenda urbanistica del Comune di Montesarchio. La prima sospensiva è stata accordata dalla stessa Amministrazione comunale che, relativamente alla “destinazione” degli immobili, si è impegnata a garantire le attività produttive della Mataluni fino alla decisione di merito del Consiglio di Stato.
La seconda è stata concessa con l’ordinanza n. 3402 del 29.8.2012 del medesimo Consiglio di Stato, la quale, riprendendo l’impegno assunto dall’amministrazione comunale, conferisce alla delibera del Comune di Montesarchio lo stesso effetto di un provvedimento di sospensione giudiziale.
La terza decisione cautelare, rilevantissima e determinante, è stata concessa ai sensi dell’art. 55, comma 10* del nuovo Codice del processo amministrativo, in base al quale i superiori giudici amministrativi hanno ritenuto che le esigenze della Mataluni sono apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente, assicurando alla Mataluni la sollecita considerazione dell’interesse dedotto in giudizio e decidendo di fissare l’udienza di merito con massima priorità e nella prima data utile. Intanto, come prima conseguenza, le Aziende Mataluni presenteranno all’Amministrazione comunale una diffida per l’esecuzione della decisione cautelare del Consiglio di Stato».
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(*) Art. 55, comma 10 del nuovo Codice del processo amministrativo:
“Il tribunale amministrativo regionale, in sede cautelare, se ritiene che le esigenze del ricorrente siano apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito, fissa con ordinanza collegiale la data della discussione del ricorso nel merito. Nello stesso senso può provvedere il Consiglio di Stato, motivando sulle ragioni per cui ritiene di riformare l’ordinanza cautelare di primo grado; in tal caso, la pronuncia di appello è trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la sollecita fissazione dell’udienza di merito”.