(Sanniopress) – Con riferimento alla Selezione Pubblica comparativa indetta dal Consiglio Regionale della Campania per l’affidamento di incarico di Responsabile delle Attività di comunicazione e di informazione Istituzionale” del Consiglio Regionale della Campania, pubblicato sul B.U.R.C. n°2 del 9 Gennaio 2012, diversi risultano i profili diillegittimità e di inopportunità del Bando.
In primo luogo, quanto al requisito del possesso della Laurea, detta disposizione appare illegittima e sicuramente non corretta.
Non vi è dubbio, infatti, che il Bando in questione non è relativo all’assunzione, con contratto a tempo indeterminato, alle dipendenze dello stesso Consiglio Regionale, con inquadramento in una qualifica (ad esempio Cat. D da CCNL Autonomie Locali) che prevede il possesso della Laurea ma, viceversa, indica specificamente che si tratta di un “contratto di collaborazione” (cfr. punto Durata del contratto del Bando).
Ed allora, la previsione del possesso della Laurea come requisito necessario appare illegittimo, perché in contrasto con le vigenti disposizioni di Legge relative alla professione giornalistica.
In particolare, l’attuale ordinamento professionale dei giornalisti, come noto, non prevede la necessità della Laurea per l’iscrizione negli elenchi dei professionisti e dei pubblicisti ed il fatto che tale titolo non sia necessario per l’accesso del giornalista nella pubblica amministrazione, in qualità di addetto stampa, lo si rileva peraltro formalmente proprio in ipotesi di stipulazione di contratti di collaborazione autonoma. Per essi, infatti, “si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell’attività informatica nonché a supporto dell’attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento…” (cfr. art. 7, comma 6, D.Lgs. n. 165 del 2001).
Appare inoltre necessario precisare, a tale proposito, che il termine “professionisti” utilizzato in tale disposizione non si riferisce al giornalista professionista distinto dal giornalista pubblicista, ma si riferisce al “professionista” in senso lato, a colui, cioè, che svolge una determinata attività per la quale è necessaria l’iscrizione in un Albo o in un ordine professionale (la norma, infatti, fa riferimento a tutti gli Albi e gli ordini nazionali) o per il quale non vi è neppure un Albo od un ordine di riferimento (come per coloro che lavorano nel campo dell’arte e dello spettacolo). Peraltro, non sono in alcun caso abrogate le disposizioni contenute nella Legge n. 150 del 2000 e nel Dpr n. 422 del 2001, proprio relative all’attività di informazione e comunicazione nella P.A.
Analogamente, il Bando in questione appare illegittimo e sicuramente in violazione delle vigenti disposizioni di Legge, a partire proprio dalla Legge 150/2000, laddove è previsto che la selezione sia riservata solo ai giornalisti iscritti nell’elenco dei professionisti.
Sul punto, deve richiamarsi, sia pure brevemente, l’iter normativo che ha caratterizzato la disciplina dell’attività di informazione e comunicazione nelle Pubbliche Amministrazioni.
Ed infatti, con l’intervento della Legge 7 giugno 2000, n. 150, dedicata alla “disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni”, il legislatore nel disporre all’art. 9, comma 1, che «Le amministrazioni pubbliche … possono dotarsi, anche in forma associata, di un ufficio stampa, la cui attività è in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa», apre all’autonomia sindacale prescrivendo, al successivo comma 5, che «negli uffici stampa l’individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva nell’ambito di una speciale area di contrattazione, con l’intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti».
Il processo di attuazione della Legge n. 150/2000 ha preso avvio con il relativo Regolamento (D.P.R. 21 settembre 2001, n.422) ed è proceduto con la Direttiva del 7 febbraio 2002, predisposta dall’allora Ministro della Funzione Pubblica, On. Franco Frattini, nella quale, oltre a stabilire ulteriori adempimenti per l’attuazione della Legge n. 150/2000, si sollecitava il negoziato con le Organizzazioni Sindacali categoriali previsto dal citato art. 9 , comma 5, della stessa Legge. Ancora ad oggi non è stata stipulata alcuna intesa e pertanto l’attuale inquadramento (e, conseguentemente, il relativo accesso) dei giornalisti occupati negli Uffici Stampa delle Pubbliche Amministrazioni deve operarsi con riferimento alle regole (generali) poste dalla Legge n. 150 del 2000 e della altre norme legali e regolamentari in materia.
A tale ultimo proposito si ricorda che con l’art. 9 della predetta Legge n. 150 è stato previsto che “gli uffici stampa sono costituiti da personale iscritto all’albo nazionale dei giornalisti. Tale dotazione di personale è costituita da dipendenti delle amministrazioni pubbliche, anche in posizione di comando o fuori ruolo, o da personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso dei titoli individuati dal regolamento di cui all’art. 5, utilizzato con le modalità di cui all’art. 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, nei limiti delle risorse disponibili nei bilanci di ciascuna amministrazione per le medesime finalità”.
La disciplina legislativa che si evince in virtù della predetta norma è quindi la seguente:
a) gli Uffici Stampa della Pubblica Amministrazione sono costituiti da personale iscritto all’Albo nazionale dei giornalisti (senza alcuna distinzione tra Elenco dei giornalisti professionisti ed Elenco dei giornalisti pubblicisti);
b) il personale può essere “interno” o `”estraneo alla pubblica amministrazione”;
c) il relativo regolamento (DPR n. 422 del 2001) specifica che il personale deve possedere “i titoli culturali previsti dai vigenti ordinamenti e disposizioni contrattuali in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni” e il “…requisito della iscrizione negli elenchi dei professionisti e dei pubblicisti dell’albo nazionale dei giornalisti di cui all’art. 26 della legge 3 febbraio 1963, n. 69…”.
Come visto, è pertanto la vigente normativa che specifica che l’iscrizione nell’Elenco dei giornalisti pubblicisti è requisito che consente l’accesso negli Uffici stampa della Pubblica Amministrazione.
La conferma si è avuta anche in ambito giurisprudenziale, con una sentenza emessa il 27 giugno 2007 dal Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (cfr. Sentenza n. 1153/2007).
Si legge nel predetto provvedimento, tra l’altro, che: “… Fondate vanno invece ritenute le ulteriori censure di violazione di legge e di eccesso di potere dedotte dalla parte ricorrente e preordinate a denunciare la illegittimità dell’impugnato bando di concorso nella parte in cui ha previsto quale ulteriore requisito per la partecipazione alla selezione, una pregressa iscrizione almeno quinquennale nelle’elenco dei giornalisti professionisti del relativo albo… Giova puntualizzare in proposito che le vigenti norme di legge e di stato giuridico dei dipendenti pubblici, applicabili anche al personale regionale, per quanto riguarda il personale addetto agli uffici stampa con compiti di informazione, si limitano a prevedere, oltre al possesso dei normali titoli di studio, anche l’iscrizione all’albo nazionale dei giornalisti… Ad identicheconclusioni di fondatezza conduce anche l’esame dell’ulteriore profilo di censura diretta a denunciare la illegittimità del bando di concorso impugnato, nella parte in cui ha escluso dalla partecipazione alla selezione i candidati iscritti nel solo elenco dei pubblicisti dell’albo nazionale dei giornalisti, in quanto, a detta del sindacato ricorrente, tale esclusione, peraltro illogica, risulta in contrasto con il vigente quadro normativo di riferimento…”
Tale quadro non ha subito modificazioni in virtù delle recenti norme dettate dal Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito con la Legge n. 133 del 2008) e dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69 (norme che hanno parzialmente modificato il Decreto Legislativo n. 165 del 2001 sul pubblico impiego).
Da ultimo, sicuramente inopportuno appare sia il breve lasso di tempo concesso a tutti i candidati dalla data di pubblicazione del Bando alla scadenza dei termini di presentazione delle domande, sia, ancor più, la previsione di un più alto punteggio di valutazione al “colloquio”, che i candidati dovranno sostenere, rispetto al curriculum dello stesso candidato.
* presidente Assostampa Campania