(Sanniopress) – La Commissione Tributaria Regionale di Napoli (collegio 45 presieduto dal dott. Francesco Serao) ha riaffermato il principio per cui nel processo tributario “il divieto di assumere la prova testimoniale non pregiudica la possibilità del giudice tributario di assumere documenti e/o dichiarazioni di soggetti terzi e riportati in un processo verbale della Guardi di Finanza, purché quanto raccolto al momento dell’accesso dei militari abbia il valore probatorio degli elementi indiziari…”. Tale valore non può riconoscersi né alle copie di assegni né alle copie di estratti conto, ai fini della prova, pur indiziaria, della percezione di determinati redditi.
La Commissione, in virtù di detta ricostruzione, ha accolto così l’appello di un contribuente di Castelfranco in Miscano cui l’Agenzia aveva contestato l’omessa dichiarazione di redditi derivanti dalla locazione di un terreno per l’installazione di pale eoliche. L’Ufficio tributario, in particolare, riteneva di aver provato la percezione dei canoni di locazione da parte dell’agricoltore fortorino mediante l’acquisizione di copie di assegni ed estratti conto della società locataria.
I giudici, accogliendo le eccezioni sollevate dal contribuente (il cui consulente era il dott. Antonio Medici di Benevento), hanno riaffermato il principio più volte ribadito dalla Corte di Cassazione ed anche dalla Corte Costituzionale per cui le dichiarazioni di terzi se possono costituire elementi indiziari abbisognano di ulteriori elementi per poter assurgere ad indizi chiari precisi e concordati e quindi costituire prova di reddito sottratto alla tassazione.
Questa ultima pronuncia della Commissione Tributaria Regionale ha il merito di esprimersi su una questione particolarmente rilevante quale è quella del regime della prova dell’effettiva percezione del reddito, tema su cui, troppo spesso, la giurisdizione tributaria tende a sorvolare, privilegiando valutazioni prettamente sostanziali.